PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Costituzione, le regioni, ai sensi delle disposizioni della presente legge, promuovono interventi per facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che intendono contrarre matrimonio.

Art. 2.
(Riserva di alloggi nei programmi
di edilizia residenziale pubblica).

      1. Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, alle coppie che intendono contrarre matrimonio è destinata una percentuale non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Tale percentuale di riserva è estesa al patrimonio edilizio gestito dai comuni. Nel caso di richiesta insufficiente a coprire la percentuale minima stabilita dal presente articolo, gli alloggi eccedenti sono destinati agli aventi diritto secondo le ordinarie graduatorie.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni competenti emanano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, bandi speciali di durata triennale relativi ad alloggi, distinti secondo il comune di ubicazione, destinati alla vendita a coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando, non hanno superato i trentacinque anni di età, individuando eventualmente ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle specifiche graduatorie.

 

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      3. Le domande per l'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 2 possono essere presentate in relazione agli alloggi ubicati nei comuni, rispettivamente:

          a) di residenza della coppia o di uno dei suoi componenti;

          b) di svolgimento dell'attività lavorativa.

      4. Nell'atto di vendita gli interessati devono dichiarare che intendono contrarre matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'unità immobiliare, di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato a uso abitativo e di volere adibire l'alloggio a propria abitazione.
      5. Se la coppia non contrae matrimonio entro un anno dalla data di consegna dell'unità immobiliare o in caso di accertata falsità delle dichiarazioni di cui al comma 4, l'atto di vendita è annullato.
      6. La successiva vendita dell'unità immobiliare è ammessa, decorso un anno dalla data del matrimonio, alle medesime condizioni e nei confronti delle stesse categorie di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, in caso di acquisto congiunto di un immobile ad uso di abitazione principale, è stabilita l'esenzione dall'imposta di registro, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 3.